(ANSA) - ROMA, 09 AGO - Le aziende tenute a pagare la tassa
sugli extra-profitti, una volta decorsi i termini del 31 agosto
2022, per l'acconto, e del 15 dicembre 2022, per il saldo, senza
che i versamenti siano stati effettuati in tutto o in parte, non
possono più avvalersi delle disposizioni in materia di
ravvedimento operoso. Lo prevede il testo finale del dl aiuti
bis, che è stato bollinato dalla Ragioneria.Gli stessi soggetti
non potranno inoltre beneficiare della riduzione della metà
della sanzione se pagano con un ritardo non superiore a 90
giorni.Inoltre, decorse le due scadenze, la sanzione prevista si
applica nella misura del sessanta per cento. (ANSA).
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